Interrogazioni Parlamentari - SOS Antiplagio

Vai ai contenuti

Menu principale:

Interrogazioni Parlamentari

Documenti

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08835

Atto n. 4-08835

Pubblicato il
6 dicembre 2012, nella seduta n. 851


ALBERTI CASELLATI , CASELLI , CARUSO , DE FEO , DE LILLO , IZZO , RIZZOTTI , SCARPA BONAZZA BUORA , TOMASSINI , SPADONI URBANI , VALENTINO - Ai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. -
Premesso che:
alla luce dell'inquietante diffusione del fenomeno delle sette religiose a livello europeo, il Consiglio d'Europa, già con raccomandazione n. 1412 (1999) intese sollecitare gli Stati membri a un'efficace azione di vigilanza e di informazione preventiva sui gruppi a carattere religioso, esoterico o spirituale, invitò a concretizzare i necessari interventi mediante appositi programmi d'educazione in ambito scolastico, nonché attraverso l'istituzione di centri nazionali e regionali d'informazione e di Ong di aiuto per le vittime e per le loro famiglie, e attraverso la creazione di un osservatorio europeo finalizzato a facilitare lo scambio tra i centri nazionali;
nella fattispecie, richiese una speciale attenzione nei confronti delle persone più vulnerabili e in particolare dei minori;
osservato che nella raccomandazione "State, religion, secularity and human rights" n. 1804 (2007), è peraltro evidenziato che "La libertà di religione è protetta dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani e dall'Articolo 18 della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani. Tali libertà non sono tuttavia illimitate: una religione la cui dottrina o pratica si scontri con altri diritti fondamentali sarà inaccettabile. Ad ogni modo, le restrizioni che possono essere applicate a tali libertà sono quelle "previste dalla legge e sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine, della morale, e della salute pubblici, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui" (Articolo 9.2 della Convenzione). Gli Stati non possono nemmeno permettere la diffusione di principi religiosi che, se applicati, violerebbero i diritti umani. Se a questo proposito esistessero dubbi, gli Stati devono richiedere ai leader religiosi di prendere una posizione non ambigua relativamente alla priorità dei diritti umani su qualsiasi principio religioso, come statuito dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani";
osservato, inoltre, che:
il 5 ottobre 2012, i rappresentanti della Commissione dei diritti dell'uomo, nell'ambito della Conferenza delle Oing presso il Consiglio d'Europa, hanno espresso viva preoccupazione per il fatto che gli Stati membri del Consiglio d'Europa non abbiano, fino ad ora, assunto misure all'altezza della sfida rappresentata dalle cosiddette derive settarie, che attentano ai diritti dell'uomo e ai principi fondamentali di tutte le società democratiche;
nell'ambito della medesima Conferenza è stato rilevato come il fenomeno settario sia causa di procedimenti di infrazione in particolare nel campo della salute, dell'educazione e della vita privata e familiare degli individui e che contestualmente, organizzazioni abusanti, agendo al riparo del diritto alla libertà religiosa, minino, di fatto, le libertà fondamentali dei cittadini, costituendo pertanto una reale minaccia per la democrazia;
i rappresentanti della Commissione dei diritti dell'uomo hanno opportunamente sottolineato che, approfittando della permeabilità delle frontiere, il fenomeno ha continuato a dilagare pressoché incontrastato nei Paesi dell'Europa centrale e orientale e non è diminuito nei Paesi dell'Europa occidentale e che, a tutt'oggi, solo Francia e Belgio hanno adottato misure legislative a tutela delle fasce più deboli e pochi altri Stati membri hanno assunto misure di osservazione e informazione;
il 28 novembre 2002, in Francia fu istituita la Missione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie, con lo scopo di osservare e analizzare il fenomeno, coordinare l'azione preventiva e repressiva dei poteri pubblici e informare la popolazione su rischi e pericoli; nella fattispecie, essa oltre a redigere rapporti annuali sul fenomeno, ha realizzato numerose pubblicazioni e guide a tutela della popolazione, pubblicate in Internet;
il Ministro dell'educazione francese inoltrava circolare n. 2012-051 del 22 marzo 2012, per rettrici e rettori della pubblica istruzione, sulla prevenzione e la lotta contro il rischio settario (il cui testo può essere consultato anche sul sito del Governo francese);
il Senato francese ha ritenuto inoltre necessario istituire nell'ottobre 2012 anche un'apposita Commissione d'inchiesta sul fenomeno settario nell'ambito della sanità;
osservato, infine, che:
nel settembre 2012, relatori della Commissione Affari giuridici e dei diritti dell'uomo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), riunitasi a Parigi per discutere in merito alla protezione dei minori dalle "sette", hanno evidenziato che la difficoltà di raggiungere un consenso europeo sul fenomeno non significa certamente abbandonare l'idea di stabilire delle regole e politiche a livello europeo finalizzate alla protezione dei minori contro il pericolo dei culti abusanti e che occorre difendere l'interesse superiore del bambino da ogni forma di brutalità, maltrattamento e negligenza. Considerata pertanto la vulnerabilità dei minori e degli adolescenti, i rappresentanti degli Stati partecipanti all'Assemblea hanno ribadito la necessità di un'indispensabile vigilanza sul fenomeno, anche attraverso la creazione di strutture simili alla citata Missione francese;
in Italia, la sola Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato in data 31 maggio 2012 la legge regionale n. 11, recante "Norme per il sostegno e la piena libertà intellettuale, morale e psicologica dell'individuo";
di fatto, a tutt'oggi, solo le associazioni di volontariato e alcuni centri di ricerca svolgono, pur nella limitatezza delle risorse, una preziosa e continuativa opera informativa sul fenomeno in questione e di supporto alle vittime e alle famiglie;
in tal senso esse realizzano un'azione di integrazione nonché, spesso, di vera e propria supplenza dell'azione pubblica, in maniera del tutto gratuita e avvalendosi della consulenza e collaborazione di esperti del settore della salute mentale, delle criminologia e della giurisprudenza;
l'associazione Familiari delle vittime delle sette (FAVIS) ha realizzato, primo progetto in Italia, l'opuscolo informativo "Le mani sulla mente", distribuito gratuitamente durante gli incontri con gli studenti degli istituti scolastici superiori della provincia di Rimini;
osservato peraltro ch,e a quanto risulta agli interroganti:
proprio l'impegno profuso in questo complesso e delicato settore anche attraverso la collaborazione fattiva con le Forze dell'ordine, e la denuncia alle autorità competenti di tutti quei casi lesivi dei diritti dell'uomo che hanno portato anche a condanne in ambito giudiziario di soggetti a capo di gruppi e movimenti pseudospirituali, così come la recente partecipazione di alcuni esponenti del mondo dell'associazionismo alle diverse audizioni presso la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette sette, in relazione al disegno di legge 569 recante disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale, hanno determinato una pesante campagna accusatoria e diffamatoria sulla rete telematica, finalizzata a discreditare le medesime associazioni anche con infondate ed ingiuriose accuse ad personam, nella fattispecie, nei confronti della dottoressa Lorita Tinelli, psicologa e presidente del Centro studi sugli abusi psicologici, della defunta signora Maria Pia Gardini, del signor Maurizio Alessandrini, presidente della FAVIS, di don Aldo Bonaiuto, animatore dell'associazione Servizio antisette della comunità Giovanni "XXIII", di alcuni rappresentanti delle associazioni Aris Veneto e Aris Toscana, e peraltro della stessa Squadra antisette (SAS) del Ministero dell'interno, nonché di alcuni componenti della 2ª Commissione, con il rischio di gravissime ripercussioni proprio su quei soggetti in stato di bisogno e necessità a cui tali realtà associative si sforzano di offrire aiuto e sostegno;
costoro sono stati definiti in alcuni contributi pubblicati in rete su diversi blog quali "setta degli antisette, la vera setta", cioè movimenti antisette estremisti dai quali gli onesti cittadini dovrebbero prendere le distanze, fanatici oltranzisti, soggetti affetti da disturbo narcisistico di personalità, ignoranti e incompetenti in malafede, serpenti a sonagli, privi di cultura, mancanti di obiettività, empatia e capacità di giudizio razionale, promotori di una sorta di lobby finalizzata a manipolare gli organi mediatici, i politici, la magistratura e l'opinione pubblica diffondendo falsa informazione, veri e propri strateghi e terroristi dediti a seminare intolleranza religiosa e procurare allarme, fomentatori di una campagna d'istigazione all'odio per il diverso, a capo di associazioni che, si cita testualmente, "non solo non si trovano isolate ai margini della società e monitorate attentamente come focolai di odio e razzismo, ma sono le associazioni a cui le Forze dell'ordine si rivolgono per acquisire informazioni su gruppi ritenuti criminali, che informano il grande pubblico e collaborano con la squadra antisette". Nei citati contributi si legge altresì che tali associazioni, che sono state sentite in audizioni tenute nell'ambito della citata indagine conoscitiva sarebbero composte anche da arroganti e presuntuosi con manie di grandezza, ed avrebbero un modus operandi occulto, avvalendosi di agende segrete e canali privilegiati per porre sotto indagine onesti cittadini, inoltrando, a tal fine, documenti supersegretissimi, attentando ai diritti costituzionali, facendo attivismo poliziesco intimidendo e tappando la bocca alle persone, mirando a creare uno stato poliziesco, poiché nostalgici del duce e di leggi liberticide, costituendo dunque una "setta antisetta" molto pericolosa;
per concludere, appare agli interroganti opportuno ricordare le parole del Presidente della Repubblica, in occasione della celebrazione della giornata del volontariato del 2009: "Non si possono solo o principalmente delegare al privato sociale compiti di soddisfacimento dei bisogni o dei diritti che la Repubblica nel suo insieme è chiamata a garantire",
si chiede di sapere:
se e quali misure di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione alle direttive espresse nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1999 e alla luce delle più recenti valutazioni e considerazioni espresse in ambito europeo;
se siano stati o meno realizzati progetti educativi in ambito scolastico volti all'auspicata educazione in materia, nonché a tutela dei soggetti più vulnerabili come adolescenti e minori;
se siano o meno state realizzate campagne informative preventive nell'ambito della sanità, in particolare a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili;
se nell'ambito della sanità sia o meno stata realizzata attività di monitoraggio e vigilanza al fine di valutare gli effettivi rischi per la salute e la stessa incolumità dei cittadini che si affidano a persone che, a giudizio degli interroganti, si avvalgono sovente di inesistenti titoli e operano anche all'interno di gruppi pseudoreligiosi e/o pseudo-terapici;
se non si ritenga opportuno, ai fini della concreta ed immediata assunzione delle direttive indicate nella raccomandazione europea del 1999, anche alla luce della profonda crisi che l'Europa sta attraversando e che rappresenta indubitabilmente un'occasione per un'ulteriore espansione delle derive settarie, valutare anche la realizzazione nel nostro Paese di un'apposita struttura similare alla Missione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie istituita in Francia;
se siano o meno a conoscenza della campagna di discredito nei confronti delle menzionate associazioni di volontariato e dei rispettivi rappresentanti, e come, eventualmente, intendano procedere anche e soprattutto nell'interesse delle stesse ex vittime di culti abusanti e delle loro famiglie, che si rivolgono fiduciose alle associazioni di aiuto.


***********************************************************************


Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-08890

Atto n. 4-08890

Pubblicato il
18 dicembre 2012, nella seduta n. 855


ALLEGRINI , GALLONE - Ai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. -
Premesso che, per quanto risulta alle interroganti:
il fenomeno delle cosiddette derive settarie ha assunto, a livello europeo, dimensioni rilevanti e preoccupanti, destando viva inquietudine anche e soprattutto in relazione alle attività di gruppi e/o movimenti di tipo esoterico, spirituale, pseudoreligioso, pseudoterapico, eccetera, socialmente controversi;
ne sono testimonianza le plurime iniziative del Parlamento europeo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e le molteplici risoluzioni e raccomandazioni prodotte;
in particolare, già con raccomandazione n. 1412 (1999), il Consiglio d'Europa ha inteso, tra l'altro, sollecitare gli Stati membri a una fattiva azione di vigilanza e di informazione preventiva, esortando a prestare particolare attenzione alla tutela delle persone maggiormente vulnerabili e dei minori;
più recentemente, in seno alla Conferenza delle Oing presso il Consiglio d'Europa, del 5 ottobre 2010, i rappresentanti della Commissione dei Diritti dell'uomo hanno parimenti espresso rammarico e preoccupazione per il fatto che gli Stati membri del Consiglio d'Europa non risultino aver assunto, a tutt'oggi, misure all'altezza della sfida rappresentata da quei culti abusanti che attentano ai diritti dell'uomo e ai principi fondamentali di tutte le società democratiche, e che, in sintesi, solo pochissimi Stati membri hanno posto in essere vere e proprie politiche preventive a protezione delle fasce più deboli;
nell'ambito della Commissione Affari giuridici e dei diritti dell'uomo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), i relatori riunitisi a Parigi il 6 settembre 2012, hanno evidenziato anche che la difficoltà di pervenire ad un unanime consenso europeo in relazione al fenomeno settario non deve assolutamente significare abbandonare l'idea di stabilire delle regole e politiche a livello europeo, finalizzate alla protezione dei minori contro il pericolo rappresentato dalle derive settarie e che occorre difendere l'interesse superiore del bambino da ogni forma di brutalità, maltrattamento e negligenza;
così come in altri Paesi dell'Europa occidentale e centrale, anche in Italia le negligenze e gli abusi commessi ai danni di minori in contesti tipicamente settari risultano fenomeni tutt'altro che sporadici;
nel marzo 2010, veniva arrestato il "guru di San Lorenzo", fondatore e presidente della associazione denominata R.E. MAYA, per il reato di violenza sessuale a danno di minori;
le violenze venivano giustificate, secondo il leader, con la necessità di modificare il karma delle bambine e trasmettere loro, a tale scopo, il suo Dna sano e curativo che avrebbe impedito il compimento del suo negativo destino e risparmiato alla madre sofferenze altrimenti inevitabili;
la Commissione europea, in riposta all'atto di sindacato ispettivo E-2197/10, ha rilevato che "I fenomeni settari sono particolarmente inquietanti, e alcune attività o situazioni che ne derivano sono suscettibili di rientrare nell'ambito di competenza di strumenti dell'Unione, nella fattispecie di quelli relativi alla tratta degli esseri umani, agli abusi sessuali sui bambini o alle vittime";
il 7 febbraio 2012 anche la Consulta femminile della Regione Lazio e l'Assessorato alle politiche sociali e famiglia evidenziavano la lentezza del procedimento penale, a tutt'oggi in corso, a carico del guru di San Lorenzo;
recentissima è la notizia di un'approfondita inchiesta condotta dalla polizia postale di Catania, in sinergia con la Procura della Repubblica catanese, che avrebbe reperito su un sito della "Deep Web", la rete invisibile accessibile tramite rete Tor (ovvero in maniera anonima), immagini di pornografia minorile e infantile;
alcuni dei video raffiguranti una donna adulta in abito da suora e un minore, coinvolti in pose oscene di nudo con richiami a temi blasfemi, sono stati analizzati dagli investigatori che hanno così identificato la donna come madre del bambino e hanno provveduto al suo arresto; che quest'ultimo, raccapricciante, episodio avrebbe avuto luogo all'interno di una chiesa e al vaglio degli investigatori ci sarebbero indizi tali da ipotizzare l'esistenza di un'estesa organizzazione pedo-satanista;
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette "sette", attivata presso la 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, in relazione al disegno di legge n. 569 recante "Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale", nel corso di un'audizione, in data 9 maggio 2012, veniva dato puntuale resoconto di abusi e sevizie raccapriccianti poste in essere da un piccolo gruppo capeggiato da una "santona" recentemente condannata per maltrattamento su minori, con sentenza della Corte di cassazione, sesta sez. penale, n. 631, del 18 aprile 2012, depositata il 3 luglio 2012;
nella sentenza sono stati considerati gli atti di violenza che si concretizzavano attraverso la forzata imposizione del cibo nei confronti di una minore, anche mediante un atto di violenza fisica, quale la chiusura del naso, nonostante l'evidente intolleranza alla sua assunzione, la costrizione a mangiare di nuovo quanto veniva da lei vomitato, i continui risvegli notturni o l'assoluto impedimento di riposo per partecipare a riti salvifici, il condizionamento delle più elementari manifestazioni di vita, nonché le minacce di punizioni divine o di gravi accadimenti in caso di disobbedienza alle sue direttive;
tuttavia, a seguito della lungaggine dell'iter processuale, i reati di natura penale si sono prescritti e la santona è stata condannata esclusivamente alla mera rifusione delle spese processuali e di grado e a una provvisionale nei confronti delle due minori;
è attualmente in corso il processo contro la cosiddetta "santona" di Prevalle, la quale, secondo le dichiarazioni e le deposizioni processuali di fuoriusciti dalla comunità pseudoreligiosa capeggiata dalla medesima, avrebbe, tra l'altro, malmenato violentemente bambini in tenera età, costringendoli a mangiare il proprio vomito ed escrementi di maiale, segregandoli al buio, nonché sottoponendoli a vere e proprie sevizie e torture psicofisiche con il pretesto che detti trattamenti salvifici occorressero per lavar via le loro colpe e liberarli dagli spiriti maligni;
nel caso di una bimba i reati risulterebbero prescritti e il procedimento a carico della santona e dei suoi collaboratori sarebbe nella fase dell'udienza preliminare da oltre 2 anni; quattro donne, due delle quali all'epoca minorenni e una incapace, sarebbero state ripetutamente segregate in una stanza con un'unica finestra dotata di sbarre, spesso costrette al digiuno, legate al letto, costrette ad espletare i bisogni in un bagno chimico, costrette ad indossare una sorta di camicia di forza realizzata con tessuto jeans, picchiate e seviziate;
in generale, ai bambini della comunità sarebbero state inflitte atroci violenze quali indurli a mangiare il proprio vomito, i propri escrementi e quelli di animali, costringerli con la testa dentro il wc e dentro una buca ove venivano ricoperti di terra sino al mento, forzarli a pregare per l'intero corso della notte, sottoporli a docce fredde con gli occhi aperti rivolti verso il getto d'acqua, legarli per giorni al letto o al termosifone, percuoterli pesantemente anche con oggetti, costringerli a lavorare anche in una galvanica, eccetera;
cavilli legali avrebbero ulteriormente rallentato l'iter processuale, con il rischio di ulteriori prescrizioni dei reati commessi anche ai danni di minori;
il Consiglio della Regione Toscana ha recentemente attivato una commissione d'inchiesta sull'affidamento dei minori, in relazione alla vicenda meglio nota come "caso Forteto", ossia una comunità che si occupava proprio di affido di minori, per anni indicata come un esempio di eccellenza nel sostegno e recupero dei minori abusati e maltrattati, a cui lo stesso tribunale dei minori di Firenze, sino alla data del 2009, aveva inviato bambini in affido;
la chiusura delle indagini, nell'ottobre 2012, avrebbe visto il coinvolgimento di 22 indagati per i reati di maltrattamento, alcuni dei quali fondatori del Forteto;
tra i fondatori del Forteto vi sarebbe colui che la procura avrebbe definito quale capo spirituale ovvero santone;
già nel 1980 il Forteto avrebbe sollevato i primi dubbi su alcune forme di plagio nei confronti delle persone che vivevano nella comunità; nel 1985 sarebbe stata emessa nei confronti del fondatore del Forteto una sentenza di condanna per maltrattamenti e atti di libidine ai danni degli ospiti di detta comunità;
nel 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo, su ricorso di una madre che aveva visto affidare i suoi due figli al Forteto, aveva condannato l'Italia per trattamenti giudicati non conformi alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
i giudici scrivevano, tra l'altro, che questa situazione avrebbe « dovuto indurre il Tribunale dei minorenni a esercitare una maggiore sorveglianza riguardo al controllo dei bambini all'interno del Forteto i cui responsabili operano in una comunità che gode di un'ampia libertà e che non sembra sottoposta a un effettivo controllo da parte delle autorità competenti» e che «Senza spiegazioni esaustive non si potrebbe imporre a un genitore di vedere i propri figli collocati in una comunità della quale alcuni responsabili si sono visti infliggere delle condanne gravi in passato per maltrattamenti e abusi sessuali»;
in data 16 luglio 2012 il leader del movimento "Arkeon" veniva condannato in primo grado per i reati di associazione a delinquere ed esercizio abusivo della professione di psicologo unitamente ad altri maestri dell'organizzazione;
anche alcuni minori sarebbero stati coinvolti in particolari riti di forte impatto emotivo, come un bambino che, all'età di soli 10-11 anni, avrebbe partecipato a ben 5 seminari ottenendo il primo livello di master Reiki; durante uno di tali seminari il minore sarebbe stato coinvolto in una introspezione psicologica che avrebbe indotto la madre ad ammettere pubblicamente di aver giocato con i genitali del figlio per farlo addormentare;
il reato di maltrattamento di minori contestato al leader e ad altri sarebbe, tuttavia, stato estinto per intervenuta prescrizione;
appare opportuno ricordare come in particolari contesti settari possono maturare anche efferati delitti, quali l'induzione al suicidio degli adepti e l'omicidio; tale è il caso dei reati commessi dalla nota setta "le Bestie di Satana", i cui componenti avrebbero ideato e realizzato gli omicidi di alcune giovanissime vittime;
le più importanti pubblicazioni scientifiche internazionali realizzate nell'ambito delle scienze psicologiche e della vittimologia, come gli studi del dottor Paul Martin, del dottor Michael Langone, di Markowits e Halperin, eccetera, riferiscono concordemente che contesti settari chiusi e coercitivi, a rigida struttura gerarchica, diretti da leader che propugnano ideologie assolutiste e si presentano come incarnazioni divine e/o depositari di verità rivelate o di saperi misterici, pongono in essere dinamiche altamente pericolose per lo sviluppo armonico e integrale della personalità del fanciullo nonché per la sua stessa salute fisica. In tali contesti, sovente, i minori vengono separati drasticamente dalle figure genitoriali, viene loro impedito di sviluppare relazioni affettive e sociali al di fuori del gruppo od organizzazione d'appartenenza, risultano non garantiti, o del tutto vietati, la normale scolarizzazione così come il ricorso alle necessarie cure mediche, in modo tale che le "sette" si macchiano sovente di grave negligenza nei confronti dei minori, e ancora, sono grandemente limitate o addirittura negate le normali attività ludiche e ricreative dell'infanzia, imposte ferree discipline fisiche, negata ogni possibilità di autodeterminazione e libera scelta anche per le più elementari manifestazioni del vivere, inculcato il sospetto e il timore che il mondo esterno costituisca una reale minaccia per la vita del leader carismatico e dello stesso gruppo, perpetrate vessazioni e violenze, giustificato e addirittura incoraggiato dal leader carismatico il ricorso ai maltrattamenti e abusi, che egli può, di volta in volta, reinterpretare come necessari all'evoluzione spirituale dei soggetti, e/o come giusta punizione per aver disatteso un suo "divino" ordine e/o per aver mancato di rispetto alla sua persona, nonché per testare la fedeltà dei suoi seguaci. Di fatto, tutto questo ha evidentemente il solo scopo di massimizzare il controllo della leadership sui membri dell'organizzazione;
una dettagliata analisi sulle condizioni di vita dei minori in contesti settari è peraltro riportata nel 9° Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza del 2009, redatto da "Telefono Azzurro" ed "Eurispes", al cap. 1 titolato "Abuso e disagio", scheda n. 6; considerato che, nel nostro Paese, solo operose associazioni di volontariato che si occupano di questo fenomeno sociale e centri studi impegnati anche in attività di prevenzione degli abusi psicologici commessi in contesti settari risultano realizzare, per quanto possibile, opera di informazione preventiva a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e dei minori;
osservato che:
in Francia, la Commissione interministeriale di vigilanza e di lotta contro le derive settarie ha realizzato già nel 2011 un prezioso strumento a tutela dei minori, ossia la guida titolata "Protezione dei minori contro le derive settarie";
con l'approvazione del disegno di legge n. 1969-D recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, anche l'Italia ha finalmente potuto prevedere importanti aggiornamenti normativi in merito ai delitti perpetrati contro l'infanzia;
tuttavia, il sistema della prescrizione del reato che dovrebbe realizzare soprattutto una funzione di garanzia processuale e/o sostanziale (da un lato "sollecitando" l'apparato statuale ad attivarsi per punire un determinato reato e dall'altro garantendo il cittadino, ovvero assicurandogli che non potrà essere esposto per un tempo indefinito ad accuse di reato), di fatto, in un sistema giudiziario come quello italiano, rischia di costituire, sovente, un mero strumento per evitare la condanna;
infine, appare particolarmente grave che negli ultimi anni siano stati tagliati drasticamente i fondi dedicati all'infanzia e all'adolescenza, rimanendo solo il Fondo, peraltro ridotto anch'esso in modo significativo, che finanzia parzialmente la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza",
si chiede di sapere:
se e quali misure di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione alle direttive espresse nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1999 anche in virtù delle più recenti valutazioni e considerazioni espresse in ambito europeo;
se siano stati o meno realizzati progetti educativi in ambito scolastico finalizzati all'educazione in materia, nonché a tutela dei soggetti più vulnerabili come adolescenti e minori;
se non si ritenga utile e necessario, in tal senso, provvedere anche precisi strumenti informativo-preventivi, come la guida realizzata dalla Missione francese;
se siano al corrente delle vicende sommariamente narrate nel presente atto di sindacato ispettivo o se possiedano, comunque, informazioni e conoscenze in merito alle gravi situazioni di rischio cui sono esposti i minori inseriti in contesti tipicamente settari;
se non ritengano opportuno, per quanto di competenza, promuovere ogni iniziativa utile a prevedere ulteriori inasprimenti delle pene concernenti i reati sessuali contro minori, anche al fine di allungare i tempi della prescrizione (con particolare riferimento ai reati previsti dalle leggi 15 febbraio 1996 n. 66, "Norme contro la violenza sessuale", e n. 269 del 1998, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", oltre che dalla recente legge 6 febbraio 2006, n. 38, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"), sia alla luce delle tante drammatiche vicende di pedofilia, di cui informano quotidianamente le cronache nazionali, sia degli stessi fatti esposti, e tenuto conto che all'annosa questione della lunga durata dei processi nel nostro Paese si aggiungono elementi tipici dei procedimenti minorili, come la difficoltà nell'accertamento dei fatti e nella formazione della prova del reato, dovendosi ricostruire le vicende principalmente sulla base delle dichiarazioni, sovente frammentarie e difficili, rese da bambini provati da esperienze altamente traumatiche e assolutamente disumane;
se non si ritenga dunque urgente e necessario intervenire al fine di introdurre strumenti che consentano ai bambini vittime di crimini aberranti di avere la possibilità di vedere perseguito il reato in qualunque momento, qualora diventati adulti siano in grado di denunciare.

Torna ai contenuti | Torna al menu